Verso tempi di guida e riposo differenziati per il trasporto di merci e di persone?Accolta la richiesta dell'associazione nazionale bus turistici italiani




 

La Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 2022, durante l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021 in assemblea ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno promosso dall'An.bti che impegna il Governo a rappresentare in sede europea, le specifiche esigenze del trasporto occasionale di passeggeri con autobus in relazione alle future proposte regolamentari inerenti i periodi di guida e di riposo per i conducenti di tale comparto. Tutto il settore infatti attende la decisione della Commissione europea che entro il quarto trimestre valuterà se proporre modifiche all'attuale quadro regolatorio. Questa decisione verrà presa anche sulla base degli esiti della consultazione pubblica organizzata sul tema dal 23 novembre 2021 al 15 febbraio 2022, il cui scopo era quello di verificare la conformità delle norme del regolamento (CE) n.561/2006 alle peculiarità del settore del trasporto occasionale di passeggeri con autobus.
Tale regolamento CE 561/06, attualmente in vigore, stabilisce infatti norme indifferenziate sui periodi di guida e riposo dei conducenti che effettuano il trasporto di persone o di cose. Ma a Pullman, il presidente dell'Associazione nazionale bus turistici italiani, Riccardo Verona sottolinea i distinguo:”A differenza dei bus turistici per esempio, i camion il sabato e la domenica sono fermi.
Il trasporto merci durante il weekend effettua le 45 ore di riposo settimanale regolare in automatico. Noi chiediamo che il riposo delle 45 ore possa essere ogni settimana spalmato su due giorni. Un autista di un bus turistico potrebbe così riposare il lunedì e il giovedì”.

Altro distinguo sollevato da Verona riguarda i tempi di guida e riposo durante i tour in bus di più giorni. Al di fuori del primo e dell'ultimo giorno di tali viaggi in cui si effettuano lunghi trasferimenti, nelle giornate centrali gli spostamenti in loco sono di solito di breve durata. Nasce però il problema del cosiddetto 'impegno' dell'autista che, per esempio, non può riportare in albergo il gruppo dopo una cena. Per chiarire il concetto Verona ricorre a un esempio pratico: “Se il programma di viaggio prevede la partenza per l’escursione giornaliera alle 8.30 e l’autista inserisce la scheda alle 8.00 per spostare il bus dal park o caricare i primi passeggeri. La sua disponibilità termina alle 23.00 e visto che mediamente le cene sono programmate per le 20.30 e durano un paio d’ore, difficilmente potrà includere nelle 15 ore di disponibilità giornaliera attività quali il rientro del gruppo in hotel o l'effettuazione del classico giro by night “
L'associazione nazionale bus turistici suggerisce, inoltre, di rendere obbligatoria la presenza del secondo autista nel caso di lavoro notturno, così come attualmente prevista dalle policy di alcune imprese di autoservizi.

Un'altra richiesta di An.bti è quella di estendere anche al singolo servizio occasionale di trasporto nazionale di passeggeri la cosiddetta 'deroga dei 12 giorni' già prevista dall'articolo 8 paragrafo 6-bis del regolamento CE 561/2006 per il singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri che trascorra all'estero almeno 24 ore.

 

Verona spiega: “Se io da Pietrasanta vado in Francia posso fare un tour di 12 giorni, se vado in Sicilia no. Ma il problema- conclude il presidente di An.bti- è che l'autista si stanca uguale sia ad andare in Sicilia che ad andare in Francia”.