Ncc vs agenzie viaggio sul trasporto passeggeri fino a nove postiContinua la diatriba tra questa due entità in merito a transfer e assimiliati




 

Continua la diatriba tra Ncc e agenzie di viaggio sul trasporto di passeggeri. Tutto nasce da una multa – impugnata, ma senza successo - comminata a un’agenzia di viaggi toscana per aver trasportato turisti senza averne autorizzazione. Decisione ribadita anche da una sentenza di primo grado del tribunale di Siena. "Questo pronunciamento - sostiene Stefano Giusti vicepresidente di Azione Ncc - mette un punto definitivo alla questione. Le agenzie hanno sempre sostenuto che potevano utilizzare veicoli senza autorizzazione, purché di proprietà dell’agenzia, per portare in giro loro clienti. Noi sosteniamo il contrario, perché si tratta di trasporto pubblico e le agenzie devono munirsi di regolare autorizzazione Ncc e immatricolare i veicoli come autovettura per trasporto di persone." Parole a cui replica la Fiavet Toscana (Federazione Italiana Associazioni imprese Viaggi e Turismo), secondo cui le agenzie di viaggio che rappresenta sono abilitate al trasporto di turisti in virtù di una sentenza della giustizia amministrativa.”Fiavet nomina una sentenza del Consiglio di Stato del 2009 - commenta Giusti- su una questione inerente ai bus cercando di cucirla sopra al settore del trasporto fino a nove passeggeri, che invece è regolamentato da una legge totalmente diversa". La questione si pone nel momento in cui le agenzie di viaggio vogliono offrire come servizio accessorio il trasporto di passeggeri con proprie autovetture o van fino a nove posti, magari per un transfer verso un aeroporto, un evento, un tour enogastronomico o in una città d’arte.
"Lo stesso Consiglio di Stato - spiega Giusti - ha confermato che le agenzie di viaggio non hanno l’obbligo di rivolgersi ai vettori Ncc, ma possono effettuare il servizio di trasporto per i propri clienti con veicoli di loro proprietà. Peccato che Fiavet dimentica di menzionare tre righe fondamentali riportate sulla medesima sentenza che recitano: 'Naturalmente, come già sottolineato nella richiamata pronuncia, resta fermo che le attività che l’agenzia di viaggio viene a svolgere, ulteriori rispetto a quella di intermediazione, sono sottoposte ai controlli e alla disciplina del settore interessato'.” Quindi, secondo la giustizia amministrativa, le agenzie di viaggio che intendono svolgere altre attività regolamentate da una legge dello Stato, devono avere tutte le autorizzazioni prescritte per quella specifica attività.
La questione si complica ulteriormente perché la normativa sul turismo è di competenza regionale e al momento una proposta che permetta alle agenzie di viaggio il trasporto dei turisti è all’esame della seconda commissione del Consiglio regionale della Toscana. “Legittimarsi attraverso una proposta di modifica alla legge regionale sul turismo, tuttora giacente in Regione Toscana - conclude il vicepresidente Giusti - è la prova lampante che per essere in regola devono modificare le norme esistenti. Oltretutto, a parere nostro, lo fanno anche nella sede sbagliata: la questione è di competenza del governo centrale perché regolamentata dal Codice della strada".