Con la nota n.61 del 2021, la direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuta con un parere su quale sia la disciplina in materia di tempi di guida e riposo da applicare nel caso in cui lo stesso conducente - nell’ambito della stessa settimana lavorativa - venga adibito in maniera promiscua al servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai cinquanta chilometri (trasporto pubblico locale) e ad attività di noleggio con conducente. La richiesta di parere pervenuta all’Ispettorato nazionale riguardava in particolare quale sia il criterio da seguire nell’individuazione della normativa applicabile tra la legge 138/1958 e il Regolamento CE n. 561/2006, relativamente ai tempi di guida, riposi e pause, e quindi tra la normativa nazionale e quella comunitaria.
Il Regolamento CE n. 561/2006, che disciplina in generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, prevede espressamente all’articolo 3 lettera A, la sua disapplicazione ai “trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i cinquanta chilometri”. Il successivo articolo 15 rimette agli Stati membri il compito di adottare per tali tipologie di trasporti regole nazionali. “Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3, lettera A, gli Stati membri provvedono all'adozione di regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela.”
La legge 138/1958, attualmente vigente nel nostro ordinamento nazionale, determina l’orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extraurbani, adibiti al trasporto viaggiatori. Come ha ribadito l’ispettorato, tale legge viene applicata nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, anche se ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a cinquanta chilometri. Qualora, invece, anche una sola attività di guida non rientri nell’ipotesi di esclusione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera A del Regolamento CE n. 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali.
Con questo parere, l’ispettorato ha inoltre chiarito che, nel caso di percorso misto con almeno una tratta superiore ai cinquanta chilometri, il conducente deve osservare il periodo di riposo previsto dall'articolo 8 del Regolamento CE n. 561/2006. In questo caso gli spetta, quindi, la compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal medesimo articolo, qualora nel corso di due settimane consecutive non abbia beneficiato del riposo settimanale integrale, ma di quello ridotto.
Viene, inoltre, affrontata la questione dell’orario di lavoro per i dipendenti di imprese di trasporto che, oltre alla guida effettuino, nell’arco della medesima giornata o della settimana, anche attività differenti cosicché alcune debbano ricondursi all’ambito di applicazione del Decreto legislativo n. 66/2003 e altre a quello del Decreto legislativo n. 234/2007. Quest’ultimo decreto legislativo, che ha recepito la direttiva 2002/15/CE, disciplina l’attività dei lavoratori mobili e degli autotrasportatori autonomi che operano nel settore del trasporto stradale di cose o di persone sia per conto di terzi sia in conto proprio. L’ispettorato ricorda che su tali casi si era già pronunciata, con l’interpello numero 27 del 20 marzo 2009, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. In tale interpello si afferma che per i lavoratori che soggiacciono alle norme del Regolamento CE n. 561/2006, che svolgono attività ulteriori rispetto alla guida, troverà applicazione in materia di orario di lavoro la normativa relativa all’attività svolta in maniera prevalente. Ove non sia facilmente individuabile l’attività di maggior impegno, si farà riferimento alla normativa di maggior tutela per il lavoratore.